La Cassazione civile, sentenza 9 febbraio 2012, n. 1884, pone in evidenza la problematiche riguardante la possibilità di irrogare la sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L. 300/1970. La portata delle garanzie apprestate dall'art. 7 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavorato, secondo cui "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (secondo comma) e "in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa" (quinto comma) deve essere verificata alla luce dell'indirizzo espresso, con riguardo alla funzione del termine previsto da questa ultima disposizione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26 aprile 1994, n. 3965, e ribadito con la decisione 7 maggio 2003, n. 6900 e, di recente, dalla pronunzia in esame.