LICENZIAMENTO DEL FUNZIONARIO DI BANCA CHE VIENE TROVATO IN POSSESSO DI SOSTENZE STUPEFACENTI Cass. 26.04.2012 n.06498. La Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado che ne aveva sancito la legittimità, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento (ordinandone il conseguente reintegro nel posto di lavoro) dell’impiegato di un istituto di credito trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine. Per la Corte D’Appello tale condotta, pur non essendo condivisibile, non poteva costituire giusta causa di licenziamento, non poteva ritenersi idonea a ledere il vincolo fiduciario fra istituto di credito e dipendente, né poteva arrecare alcun danno alla banca. A tali conclusioni la Corte perveniva attraverso una trasposizione in ambito giuslavoristico del concetto -di rilevanza penalistica- di “maggiore dislavore che caratterizza la condotta di spaccio rispetto a quella di “detenzione”, nonché sulla base del “fatto notorio” degli effetti delle droghe leggere, che non comporterebbero né assuefazione né alterazione della personalità. Con la sentenza n.06498 del 26.04.2012 la Suprema Corte ha cassato tale decisione rinviandola alla stessa Corte D’appello, in differente composizione. La sentenza in esame, richiamando e ribadendo i principi già espressi in merito ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza della giusta causa di licenziamento nonchè della proporzionalità o adeguatezza della sanzione, ha ritenuto, infatti, che le statuizioni della Corte D’Appello di Cagliari si articolino “in una valutazione non adeguatamente motivata, né coerente sul piano logico giuridico e non rispettosa” di tali principi, valutando, altresì, carente e non adeguata la motivazione della sentenza cassata in merito all’insussistenza della giusta causa di licenziamento.