Cass. civ., Sez. lav., 6 dicembre 2012, n. 21938 LAVORO (RAPPORTO DI) - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI In tema di licenziamento per giusta causa, la mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia del dipendente trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche, allorché esso non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore medesimo, che scientemente assuma un rischio elettivo particolarmente elevato che supera il livello della mera eventualità per raggiungere quello dell'altissima probabilità, assumendo un comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Principi questi che, invece, devono presiedere all'esecuzione del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere una condotta che non vada a ledere l'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.