L’abbandono sistematico del posto di lavoro trenta minuti prima della fine del turno è di per sé giusta causa di licenziamento. Analogo discorso vale in caso d’indicazione di una data diversa da quella effettiva del sinistro avvenuto con l’auto di servizio. In effetti, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che sussiste la giusta causa di licenziamento ove il giudice accerti che la specifica mancanza commessa dal dipendente è obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente e che la sanzione è proporzionata al fatto da quest’ultimo commesso. Nel caso in esame, le mancanze descritte sono indiscutibilmente di gravità tale da compromettere la fiducia che deve connotare il rapporto di lavoro.