In tema di licenziamento disciplinare la gravità della condotta contestata al lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all'intensità dell'elemento volitivo Nel caso di specie, introdotte nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori, nel periodo iniziale di applicazione alcuni dipendenti indicavano nel foglio presenze, al momento dell'inizio del turno, anche l'orario previsto per la fine del turno, lasciando comunque il foglio a disposizione dell'azienda per eventuali controlli. La insostenibilità di una dolosa fraudolenta alterazione del foglio presenze sarebbe evidenziata dal rilievo che comunque si sarebbe trattato di un anticipo di pochi minuti, quando il dipendente aveva ormai terminato le operazioni affidategli nel turno. Da qui la valutazione finale, nel senso che si sarebbe trattato di una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore, ma non tale da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo