Il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo implica che il giudice di merito debba verificare l’assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell’onere di provare l’effettività della supposta ristrutturazione, la rilevanza sulla posizione rivestita dal lavoratore dipendente e l’impossibilità di recupero di questi in una differente posizione lavorativa. Di conseguenza il ricorso del datore di lavoro va rigettato quando le censure altalenano tra la contestazione del principio di diritto adoperato dalla Corte territoriale in materia di controllo giudiziale della legitti­mità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e l’erronea parziale valutazione delle prove in ordine alla motivazione del licenziamento. (Caso in cui la Corte ha respinto il ricorso di un notaio che aveva licenziato una dipendente adducendo l'ineluttabilità dellicenziamento a causa di una sfavorevole situazione aziendale non contingente e l'effettività della soppressione di altri posti di lavoro nello stesso periodo con l'assunzione del lavoro da parte dello stesso professionista.)