l rito del lavoro si applica anche alle ipotesi di “procacciatore di affari”, purché non vi sia una cd. struttura piramidale di collaboratori nell’organizzazione del lavoro.
Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 06 aprile 2009 n. 8214
Avv. Lorenzo Cuomo
di Cava de' Tirreni, SA, Italia
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La Cassazione afferma che le disposizioni dell’art. 409 c.pc. si applicano ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (per l'ipotesi del "procacciamento d'affari" vedi anche Cass. 8-8-1998 n. 7799 v. Cass. 13-3-2007 n. 5830). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificat
La Cassazione afferma che le disposizioni dell’art. 409 c.pc. si applicano ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (per l'ipotesi del "procacciamento d'affari" vedi anche Cass. 8-8-1998 n. 7799 v. Cass. 13-3-2007 n. 5830).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 1-9-2003 la Star Service International s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di pace di Verona, D.M.A.N. per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 267,63, a saldo negativo provvigioni, in base al contratto di collaborazione, come da rendiconto del mese di (OMISSIS), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Nella prima udienza si costituiva in giudizio il D.M., che chiedeva: in via preliminare, dichiararsi la incompetenza per materia del giudice adito per esser competente il Giudice del lavoro del Tribunale di Verona ovvero, in caso di accoglimento della proposta eccezione di incompetenza per territorio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucera o del Tribunale di Benevento; sempre in via preliminare, dichiararsi la incompetenza per territorio del giudice adito; nel merito rigettarsi la domanda, perchè infondata in fatto ed in diritto. Con sentenza depositata il 3-1-2005, il Giudice di Pace adito, respinte le eccezioni svolte da parte convenuta, riteneva fondata la domanda e condannava il D.M. a pagare alla società attrice la somma di Euro 267,63 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre le spese. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il D.M. con tre motivi. La società ha resistito con controricorso. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente la Corte che il giudizio è stato instaurato, davanti al Giudice di pace di Verona, con atto di citazione notificato dopo il 10-2-2003 e che il regime dell'impugnazione della sentenza del detto Giudice (depositata il 3-1-2005) è regolato dal combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 2, (nel testo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) e dell'art. 113 c.p.c., (nel testo modificato dal D.L. n. 18 del 2003, conv. con mod. in L. n. 63 del 2003). La sentenza, quindi, emessa dal Giudice di pace in controversia non eccedente il valore di Euro 1.100,00 (da ritenersi sempre pronunciata secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità), è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge. Il ricorso per cassazione - in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4, - per nullità attinente alla motivazione, può essere proposto solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi. (v. Cass. S.U. 7-10-1999 n. 716, Cass. 19-3-2007 n. 6382, Cass. 18-4-2008 n. 10213). Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c. e ss., sulla competenza del giudice del lavoro e premesso che "ricostruire la vicenda contrattuale, assegnando al convenuto il ruolo di procacciatore di affari anzichè quello di agente, più correttamente rivendicato dal convenuto, di per sè non è di ostacolo all'applicazione del rito e della competenza del Giudice del lavoro" deduce che nella fattispecie risultano presenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 409 c.p.c., n. 3, (coordinamento, continuità e personalità della prestazione). Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, le disposizioni delle controversie individuali di lavoro si applicano ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (per l'ipotesi del "procacciamento d'affari" vedi Cass. 8-8-1998 n. 7799). Nella specie, seppure con concisa motivazione il giudice ha escluso in fatto che si trattasse di "prestazioni di carattere prevalentemente personale, dato il sistema adottato dalla società attrice". Dovendo la determinazione della competenza essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale (v. fra le altre Cass. 17-5-2007 n. 11415, Cass. 4-8-2005 n. 16404, Cass. 26-9-1995 n. 10188), legittimamente il giudice adito ha escluso la competenza del giudice del lavoro, laddove nell'atto di citazione si leggeva: "1) che la società SSI Star Service International s.r.l., commercializza piani di previdenza della società Bayerische Vita s.p.a. di cui è sub-agente esclusivo per l'Italia; 2) che la vendita del prodotto da parte dell'attrice, nell'ambito del sistema multi - level con cui la stessa opera, avviene attraverso strutture piramidali di collaboratori tra cui D.M.A.N., come da contratto di collaborazione che si produce...". Del resto la presenza di altri collaboratori, a livello inferiore al D.M., emergeva anche dai rendiconti prodotti (come ha evidenziato la società controricorrente). La decisione del giudice, sul punto, resiste quindi alla censura del ricorrente che si limita a riaffermare semplicemente la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, ed in specie anche di quello del carattere prevalentemente personale delle prestazioni, non riscontrato dal giudice con adeguata motivazione. Peraltro questa Corte ha già avuto occasione di affermare che non può in sostanza estendersi il rito speciale del lavoro alle controversie relative a rapporti di agenzia o procacciamento di affari dove l'agente o il procacciatore di affari ha una struttura organizzativa a carattere piramidale (v. Cass. 13-3-2007 n. 5830). Con il secondo motivo il ricorrente denunciando violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c., in sostanza lamenta, comunque, la incompetenza territoriale del Giudice di pace di Verona, giacchè competente era il Giudice di pace di Castelnuovo della Daunia (essendo il convenuto residente in (OMISSIS)) ovvero il Giudice di pace di Benevento (essendo stato il contratto concluso a (OMISSIS) ed essendo stata l'attività svolta in quella zona). Anche tale motivo è infondato, giacchè, una volta esclusa la applicabilità dell'art. 413 c.p.c., comma 4, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, legittimamente il Giudice adito ha ritenuto la propria competenza territoriale "ex art. 20 c.p.c.", in sostanza in base al foro alternativo del luogo dove doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ex art. 1182 c.c., (cfr. Cass. 3-12-1994 n. 10422 e Cass. 22-5-2003 n. 8121), trattandosi, del resto, di somma determinata per saldo negativo provvigioni maturato come da rendiconto. Con il terzo motivo il ricorrente, denuncia nullità della sentenza per motivazione carente o meramente apparente, anche in relazione a punto decisivo della controversia, sia in relazione al rigetto delle eccezioni di incompetenza sia per quanto riguarda l'accoglimento della domanda. Sul primo profilo, come si è visto, la pur concisa motivazione resiste alle censure del ricorrente. Sul secondo profilo, parimenti, adeguata (e tutt'altro che carente o meramente apparente) è la motivazione con la quale il Giudice ha ritenuto fondata la domanda, osservando che "la testimonianza assunta in causa e la documentazione in atti, hanno dimostrato che D.M.A.N. ha ricevuto la somma, oggetto della domanda e che la stessa dovrà essere restituita a parte attrice, con gli interessi legali dalla notifica della citazione al saldo". Del resto, contrariamente a quanto ipotizza il ricorrente, non può porsi in dubbio che la testimonianza richiamata è quella dell'unico teste escusso ( I.) e che la documentazione posta a sostegno della decisione è quella allegata all'atto di citazione (contratto di collaborazione e ultimo rendiconto). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese, liquidate in Euro 26,00, oltre Euro 1.500,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009
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