Il datore di lavoro può, nel caso di inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore, intimare un secondo licenziamento purché per motivi diversi da quelli che avrebbero giustificato il primo licenziamento divenuto inefficace e sopravvenuti, ossia non conosciuti al momento del primo licenziamento. Infatti, secondo la sentenza in commento, che segue l’orientamento già espresso dalla medesima Corte ( (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1244), i due licenziamenti sono autonomi e distinti, nonché astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Tuttavia, spiega la Corte, i due licenziamenti devono necessariamente essere entrambi individuali non potendo il secondo essere collettivo perchè quest'ultimo è “ex lege procedimentalizzato in termini tali da non consentire che ci sia un lavoratore licenziato sub condicione”