Il datore di lavoro può intimare nel caso di inefficacia del primo licenziamento un secondo licenziamento
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile: Sentenza 04/01/2013, n. 106
Avv. Giuseppina Stigliano
di Viggiano, PZ
Letto 264 volte dal 28/02/2013
Il datore di lavoro può, nel caso di inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore, intimare un secondo licenziamento purché per motivi diversi da quelli che avrebbero giustificato il primo licenziamento divenuto inefficace e sopravvenuti, ossia non conosciuti al momento del primo licenziamento. Infatti, secondo la sentenza in commento, che segue l’orientamento già espresso dalla medesima Corte ( (Cass., sez. lav., 20 gennaio 2011, n. 1244), i due licenziamenti sono autonomi e distinti, nonché astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Tuttavia, spiega la Corte, i due licenziamenti devono necessariamente essere entrambi individuali non potendo il secondo essere collettivo perchè quest'ultimo è “ex lege procedimentalizzato in termini tali da non consentire che ci sia un lavoratore licenziato sub condicione”
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Vito Nicola Camporeale
Studio Legale Camporeale - Margherita di Savoia, BT
Cerca il tuo avvocatoAvv. Francesco Paolo Rubino
Studio Legale Bondì - Avv. Francesco Paolo Rubino - Palermo, PA
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 2 articoli dell'avvocato
Giuseppina Stigliano
-
Il figlio maggiorenne convivente e non autosufficiente è legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento dirett...
Letto 14090 volte dal 28/02/2013
-
Il redditometro è illegittimo in quanto viola il diritto alla privacy e il diritto di difesa del contribuente.
Letto 454 volte dal 28/02/2013