Cass. civ., Sez. lav., 16 novembre 2012, n. 20163 GIUDIZIO (RAPPORTO) - LAVORO (RAPPORTO DI) Non è ravvisabile la violazione dell'obbligo di fedeltà nella condotta del lavoratore che abbia utilizzato documenti aziendali al fine di esercitare propri diritti, come accaduto nel caso concreto in cui il lavoratore ha utilizzato la documentazione aziendale per difendere i suoi interessi e far emergere, anche per il suo ruolo di sindacalista attivo all'interno dell'azienda, condotte inadempimenti e antisindacali da parte del datore di lavoro. Il giudice civile, ancorché abbia la possibilità di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale sui medesimi fatti, può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel predetto giudizio penale già definito con sentenza, fondando la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Il giudice civile, infatti, ben può procedere al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero a ricavarlo dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, sì da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.