E' valida e utilizzabile in giudizio la registrazione che il dipendente faccia di una conversazione col suo datore di lavoro
Corte di Cassazione, Sez. lavoro 29.12.2014 n. 27424
Avv. Alessandra Parente
di Roma, RM
Letto 259 volte dal 18/03/2015
La registrazione audio di un colloquio tra presenti è considerata prova documentale ammissibile sulla base del principio che chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la normativa sulla privacy se la registrazione è destinata alla comunicazione sistematica e alla diffusione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui
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