La risoluzione per mutuo consenso deve essere verificata sulla base di comportamenti significativi. Decidendo infine sull’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, il Tribunale riteneva che ai fini della sua configurabilità: fosse necessario verificare la presenza di «comportamenti significativi» tenuti dalle parti; che sia significativo quel comportamento che, in occasione della scadenza del termine illegittimamente apposto, determina la cessazione di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il completo disinteresse delle parti; e che la volontà di entrambe le parti di porre fine al rapporto debba comunque risultare in maniera chiara e certa. Nel caso di specie, tra la cessazione dell’ultimo dei contratti a termine stipulati e la loro impugnazione erano trascorsi due anni e due mesi, durante i quali la ricorrente aveva svolto - a favore di terzi - «attività lavorativa solo a tempo determinato ed interinale». Tali circostanze inducevano il Tribunale ad escludere una tacita volontà risolutiva, ritenuto che – oltre al semplice trascorrere del tempo – l’aver reperito medio tempore posti di lavoro non assistiti da alcuna stabilità risultava comportamento inidoneo a manifestare alcuna volontà risolutiva.