Con sentenza n. 14833 del 4 settembre 2012, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro ha statuito che è illegittimo il licenziamento del dipendente part-time non sorretto da giustificato motivo oggettivo ma adottato solo in ragione del rifiuto del lavoratore di modificare l’orario di lavoro. La società ricorrente aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino in data 21.04.2008, la quale aveva confermato la precedente decisione del Tribunale di Verbania di annullare il licenziamento intimato il 16.12.2005 dalla società per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, ordinando alla stessa la reintegrazione del lavoratore e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva riabilitazione.