Lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di malattia giustifica il licenziamento se fa presumere l'inesistenza della malattia stessa o se pregiudica o ritarda la guarigione La giurisprudenza ritiene che il lavoratore in malattia non ha l'obbligo assoluto di astenersi da qualsivoglia attività lavorativa. Egli può svolgere attività lavorativa nel periodo di malattia purchè ciò non sia incompatibile con lo stato di malattia stesso e non ritardi o pregiudichi la guarigione. La Cassazione ha anche precisato che il lavoratore ha comunque un obbligo di correttezza e di collaborazione che gli impone di metere a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative, per cui deve astenersi da quelle condotte che possa ostacolare tale messa a disposizione. L'assenza per malattia può quindi giustificare il rrecesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà non solo quando l'attività esterna (svolta nel periodo di malattia) sia tale da far presumere l'inesistenza della malattia stessa, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23544).