la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di Internet può adire un foro, a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno. Poiché l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi, l’attribuzione di competenza a tale giudice corrisponde all’obiettivo di una buona amministrazione della giustizia. Il luogo in cui una persona ha il proprio centro di interessi corrisponde, in via generale, alla sua residenza abituale. Tuttavia, una persona può avere il proprio centro di interessi anche in uno Stato membro in cui non risiede abitualmente, ove altri indizi, quali l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato".