La Cassazione ribadisce la propria giurisprudenza, richiamata nel ricorso introduttivo, in tema di risarcimento integrale del danno alla persona, ed in particolare le SU civili 11 novembre 2008, n. 26972, confermando che il pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato. La Corte argomenta che la gravità delle lesioni, insieme alle circostanze oggettive dalle quali rilevare le qualità e le aspettative di vita della giovane, rappresenta “la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta” dell’agente, nonché la “prova presuntiva che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica”