Nel caso di lesioni personali, va risarcito il danno morale, oltre al danno biologico Successivamente alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/08 si sono create delle incertezze riguardo la risarcibilità del danno morale come voce distinta rispetto al danno biologico. Sul punto la giurisprudenza è intervenuta in molteplici occasioni, chiarendo che, in caso di lesioni alla persona, è autonomamete risarcibile il danno morale. In tal senso si esprimono, tra le tante, le seguenti sentenze. Cassazione civile, sentenza del 28 novembre 2008, n. 28407: "l’autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata". Cassazione civile, sentenza del 12 dicembre 2008, n. 29191: "l’autonomia ontologica del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale della persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico. <....> Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrita morale: art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la dignità umana come massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute". Cassazione civile, sentenza del 13 gennaio 2009, n. 479: "…la parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale, che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno …". Cassazione civile, sentenza del 09 aprile 2009, n. 8669: "in presenza di un fatto lesivo rappresentato da lesioni personali e, quindi, certamente determinativo di una lesione alla salute, intesa nell’ampio senso indicato dalle Sezioni Unite – ha proceduto alla liquidazione del danno biologico, dicendolo anche comprensivo del danno alla vita di relazione, senza considerare in alcun modo (ed anzi negandone, come si è visto, la risarcibilità) quello che le Sezioni Unite hanno ritenuto riconducibile al concetto di danno morale, .., cioè senza considerare la sofferenza fisica e psichica, temporanea o permanente derivata dalla più ampia lesione alla salute sofferta dalla ricorrente. Si è, pertanto in presenza di una liquidazione del danno derivante dalla lesione della salute così ampiamente intesa che è avvenuta in modo parziale, cioè soltanto con riferimento ad uno dei possibili componenti e non anche con riferimento a quello rappresentato dalla detta sofferenza. Ne discende allora che il giudice del rinvio dovrà procedere alla riliquidazione del danno alla salute in tutte le sue componenti,…E quindi, dovrà riconoscere il danno 'morale' in qualcosa di più di quanto ha riconosciuto a titolo di danno biologico. Inoltre, nel procedere alla liquidazione unitaria e, di risulta, a quella del danno "morale", dovrà accertare, ai fini dell’identificazione di quest’ultimo, sulla base delle risultanze degli atti e di tutte le circostanze del caso concreto …, l’entità della sofferenza temporanea cagionata dalle lesioni subite dalla ricorrente e l’eventuale esistenza di una sofferenza permanente, così realizzando l’operazione di personalizzazione della complessiva liquidazione indicata dalle Sezioni Unite".