Nell'ordinanza n. 134/2013 la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito l'importante principio, secondo il quale si deve liquidare il danno biologico secondo le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in assenza di altri criteri legali. La Corte ha precisato, infatti, che "quando, nella liquidazione del danno biologico, manchino criteri stabiliti dalla legge, il criterio di liquidazione cui i giudici di merito devono attenersi, al fine di garantire l'uniformità di trattamento, è quello predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo circostanze in concreto idonee a giustificarne l'abbandono". L'ordinanza della Corte si pone nel solco della sentenza n. 12.408/2011, la quale ha stabilto, viceversa, l'inapplicabilità di tale principio per le sentenze di merito depositate prima. Secondo la Corte di legittimità, infatti, il principio di diritto enunciato dalla sentenza sopra richiamata non avrebbe vigenza retroattiva e pertanto, le parti non potrebbero impugnare una pronuncia di merito antecedente alla stessa per dolersi di una quantificazione del danno biologico eseguita con parametri diversi dalle tabelle milanesi. La Corte ha spiegato, infine, che "tale difformità può (potrebbe) essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito".