“Il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell’attrice, si da impedirle normali rapporti sessuali, è, altresì, lesivo del diritto del marito ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce ad un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili […] ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., avendo esse carattere patrimoniale” discostandosi, in quest’ultima specificazione, dai precedenti analoghi (sentenze n. 6607/1986, n. 4671/1996, n. 8305/1996). Ne consegue che il danno in parola è risarcibile ex art. 1223 c.c. “pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell’illecito, secondo il criterio della regolarità causale”.