GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907 CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - INTERESSI In merito al danno subito dal proprietario di un'autovettura danneggiata per sinistro stradale in virtù dell'impossibilità di utilizzarla nell'arco temporale necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa dello stesso anche in assenza di prova specifica. Ciò perché, in tale situazione, rileva solo l'impossibilità per il proprietario di fruire del proprio mezzo per un certo periodo di tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Del resto, gli autoveicoli, anche durante la sosta forzata, sono fonte di spesa, nonché soggetti ad un naturale deprezzamento di valore. Gli interessi compensativi sui debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, o in base ad un indice medio, applicabile parimenti dal Giudice, in considerazione che la predetta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, è tuttavia riconducibile allo schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c.