Passando all'analisi della censura formula, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottoposizione dell'indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254374). Questa Corte di legittimità ha altresì affermato che detto termine non è posto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza, è stata considerata tardivamente proposta l'eccezione di nullità di un atto per l'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., allorchè la parte, invece di sollevare l'eccezione immediatamente dopo il compimento dell'atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (cfr. Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04, n. 19100/11, n. 14873/12).