in tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. Ciò non è altro che l’applicazione particolare del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’obbligo previsto dall’art. 102 cod. strada abrogato (ed, attualmente, dagli artt.140. 141, comma terzo, 145, comma primo, del nuovo cod. strada - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 27/06/2000 n. 8744; Cass. 21/07/2006 n. 16768; Cass. 15/10/2009 n. 21907). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione non impugnata in questa sede sotto il profilo logico ex art. 360 n. 5 c.p.c. - che non fosse stata accertata la legittimità della condotta di guida della R. , né in relazione alla velocità né in relazione alla posizione sulla carreggiata sinistra, nonché che, riguardo a detta condotta ed ai vari “punti oscuri” relativi alla stessa fosse carente ogni osservazione dell’allora appellante.