Nella sentenza 31 agosto 2011, n. 17871 la Corte di Cassazione si occupa di un caso di responsabilità civile da circolazione stradale che pone una interessante questione di risarcibilità del danno “da mancata nascita del congiunto”. Il caso ha riguardato una giovane donna, coinvolta in un incidente stradale, che a causa delle lesioni subite era stata sottoposta ad un aborto terapeutico, perdendo così il figlio che ignorava di portare in grembo. Si tratta di una fattispecie già esaminata in precedenza dalla giurisprudenza di merito, la quale aveva precisato che, in una simile ipotesi, i (potenziali) congiunti non avevano titolo per richiedere un risarcimento in qualità di eredi del nascituro, ma avevano diritto al risarcimento del danno morale patito iure proprio ed in via diretta per la mancata nascita. La prematura morte del feto, infatti, è suscettibile di generare nei congiunti un dolore di intensità tale da poter essere risarcito a titolo di danno morale soggettivo.