La Cassazione condanna la società Autostrade a risarcire il danno per il danno causato da un pneumatico sulla carreggiata.
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile- Sentenza15 gennaio 2013 n. 783
Avv. Stefania Manzoni
di Genova, GE
Letto 495 volte dal 19/03/2013
La Suprema Corte di Cassazione, con tale sentenza, ha avuto modo di fare alcune precisazioni sull'art 2051 c.c. secondo cui " ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito". In particolare, la sentenza n. 783/2013, in materia di responsabilità della P.A. in relazione al succitato articolo, spiega che trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi, con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto o elimintao tempestivamente neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione. L'onore della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente manutenzione, a carico del custode. Il richiamo a tale importante sentenza, recentemente mi ha acconsentito di vincere una causa, in cui il mio Cliente chiedeva il risarcimento all'Autostrada per l'italia, per i danni riportati alla propria vettura a causa della presenza di una scaletta sulla carreggiata non segnalata. In particolare è stato importante dimostrare che la presenza della scaletta era stata comunicata all'Autostrade circa 20 minuti prima del verificrsi dell'incidente e che pertanto avrebbe avuto tutto il tempo per prendere i provvedimenti idonei a rimuovere tale ostacolo o quantomeno per segnalarne, tramite i dispaly luminosi all'ingresso dell'Autostrade la presenza.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 3 articoli dell'avvocato
Stefania Manzoni
-
Figli naturali Cognome
Letto 244 volte dal 06/09/2013
-
Vittima di un sinistro è incapace di testimoniare anche se è già stata risarcita
Letto 233 volte dal 13/05/2013
-
La sanzione di cui all’art. 3, co. III e V, Legge 431/1998
Letto 619 volte dal 27/03/2013