Correttamente, a dir della Cassazione, il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistere, in capo all’imputata, l’elemento soggettivo del dolo eventuale deducendolo dalla singolare condotta: la persona offesa, a seguito della caduta dal ciclomotore, cagionata dalla mancata precedenza datale dall’imputata, rivolgendosi all’imputata stessa aveva dichiarato di accusare dolore ad una spalla. La donna aveva replicato minimizzando le lesioni rappresentate dalla ragazza, affermando che se stava in piedi la cosa non poteva esser grave. Quindi era ripartita, senza dare ausilio né attendere i soccorsi, e senza fornire i propri dati.