La possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dal fatto di circolazione stradale, con la conseguenza che l'eventuale massimale stabilito per persona danneggiata opererà autonomamente anche nei confronti di questo. Va, a tal fine, considerato che proprio la funzione economico - sociale dell'assicurazione obbligatoria e della connessa costituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada, impone di tenere in considerazione non soltanto la vittima primaria, che subisce sulla propria persona la lesione fisica, ma anche gli altri soggetti, che, per il particolare legame a tale vittima primaria, abbiano subito la lesione di un proprio diritto. Di tale approccio, come si è visto, tiene conto anche l'evoluzione normativa, che a decorrere dal 1993 ha fissato il massimale di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate, con esclusione di un massimale per singola persona danneggiata.