Laddove l’area del cantiere stradale risulti affidata alla custodia esclusiva dell’appaltatore , con divieto di transito pedonale e veicolare, l’appaltatore risponde in via esclusiva dei danni subiti all’interno dell’area medesima a titolo di custodia. Ove, invece, l’area sia utilizzata per la circolazione la responsabilità per i danni occorsi a terzi ricade sia sull’appaltatore che sull’ente, quale custode della strada), con con possibilità di esperire azione di regresso