In caso di sinistro stradale, se l'impresa assicuratrice è in bonis, la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Nella fattispecie prevista dalla L.990/69 artt.19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento, invece, nasce per volontà di legge, limitato. Inoltre, i decreti ministeriali, con i quali sono stati applicati i limiti dei massimali di legge, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario e quindi sono riconoscibili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata.