La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che l’assicurazione deve provvedere a risarcire il danno subìto che si estende agli oneri accessori e conseguenziali e che, se è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta. Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell'autovettura danneggiata, a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.