L'interessante sentenza 23 marzo 2012 del GdP di Napoli aggira il problema della mediazione obbligatoria per quanto riguarda le cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace. Nella causa in questione, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli. Il GdP di Napoli rigetta l'eccezione, sostenendo che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non contenziosa ai sensi dell'art. 322 c.p.c. Per cui, non avendo il D.Lgs. 28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.. (da asaps.it)