Per la liquidazione del danno derivante da incidente stradale il giudice può fare riferimento alle Tabelle in uso nei tribunali, purché proceda alla necessaria personalizzazione del danno medesimo. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 23 novembre 2011, n. 24748. A seguito di un incidente stradale, una donna si vedeva liquidare il risarimento del danno in misura inferiore rispetto alle proprie aspettative posto che, sia i giudici di primo che di secondo grado, riconoscevano un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro. Con il ricorso per Cassazione l’automobilista contesta la liquidazione del danno per insufficienza delle tabelle utilizzate, a suo dire nemmeno aggiornate. A tale censura risponde il giudice di legittimità sostenendo che le tabelle dei vari tribunali costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa, che deve essere operata con adeguata personalizzazione. Secondo il Collegio, pertanto, non si avrebbe «un diritto soggettivo all’applicazione dell’una o dell’altra», dovendo comunque passare la liquidazione per il necessario adeguamento, ad opera del giudice, al caso concreto.