Esaurita tale questione preliminare, al fine di una più agevole comprensione dei termini della vicenda, torna opportuno premettere che le ragioni della controversia tra le parti attengono all'identità dei beni oggetto della copertura assicurativa, con riferimento specifico ad un terzo corpo di fabbrica, non ancora edificato al momento della stipula del contratto in data 9 maggio 1989, il quale, ad avviso della ricorrente, sarebbe invece rientrato nella copertura assicurativa per effetto della successiva appendice di polizza stipulata il 10 novembre 1989. Ciò premesso, va osservato che, con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2725, 1888 c.c., art. 115 c.p.c., parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile, oltre che irrilevante, la prova testimoniale dedotta dalla Asta Fruttaldedo a motivo che "taluni capitoli di prova" erano "relativi a contratti da provarsi per iscritto". Ed invero - così, in sintesi, la ragione di doglianza - le prove testimoniali dedotte erano dirette a provare, non l'esistenza del contratto, ma il vero intendimento delle parti mirante alla modifica del contratto di assicurazione tramite l'appendice di polizza convenuta l'11 ottobre 1989. Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: "Dica l'Ecc.ma Suprema Corte adita: se l'art. 1888 c.c., anche in relazione all'art. 2125 c.c., nel prescrivere la prova scritta ad probationem del contratto di assicurazione, non impedisca la prova per testimoni per interpretare e chiarire quale sia stata la comune intenzione delle parti che lo stipularono". La censura è inammissibile. All'uopo, torna utile premettere che l'ammissibilità del motivo del ricorso per cassazione è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta ed autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (S.U. 28054/08), dovendo escludersi che il quesito possa essere integrato dalla Corte attraverso un'interpretazione della motivazione (Cass. 14986/09). Infatti, il quesito non può consistere, come è avvenuto nel caso di specie, in un'affermazione di diritto astratta e generica, avulsa dal caso concreto e comunque non compiutamente correlata con il contenuto della doglianza, ma deve contenere in sintesi l'esposizione degli elementi di fatto nella loro essenzialità, l'indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito, in una alle ragioni della pretesa violazione e/o falsa applicazione di legge, nonchè l'indicazione della la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.