Deve osservarsi che non appare assolutamente condivisibile la tesi secondo la quale la mancata denunzia dell'evento alle autorità investigative, al fine di consentire all'autorità giudiziaria competente l'identificazione del preteso veicolo investitore, comporterebbe l'inammissibilità della domanda. Ad avviso dell'autorità decidente, non è dato rinvenire nell'ordinamento italiano alcuna norma di legge che subordini l'ammissibilità di una azione giudiziaria, del tipo di quella in tema di risarcimento del danno provocato da veicolo investitore non identificato, alla preventiva denunzia dei fatti de quibus alle autorità di polizia, nè dalla lettura di recenti sentenze (Cass. sent. n. 18532/07) è dato rinvenire tale assunto, afferendo dette pronunce all'onere probatorio gravante sull'attore in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 19 lettera a della L. 990/69 e succ. mod e int., e cioè la verificazione del sinistro a opera delal condotta, dolosa o colposa, del conducente di un veicolo non identificato, per il quale comunque sussiste l'obbligo di assicurazione.