Il procedimento penale per lesioni colpose deve essere sospeso in attesa della conclusione del processo civile già pendente, avente ad oggetto gli stessi fatti. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2013, n. 5507. Il caso vedeva un Giudice di pace condannare un conducente per il delitto di lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, rigettando la richiesta dell'uomo di pronunciare declaratoria di non luogo a procedere per estinzione del reato, in conseguenza di una condotta riparatoria, sulla considerazione della gravità del fatto e delle conseguenze da questo derivate.