Giudice di Pace: risarcimento danni da sinistro stradale, risarcimento diretto Nell’azione di cui all’art. 149 del D.L.vo 209/05 trovano applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c. e, pertanto, la parte danneggiata non può adire il Giudice del luogo della sua residenza ai sensi degli artt. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) in relazione al rapporto contrattuale intercorrente con la sua Compagnia di assicurazione. La competenza territoriale funzionale del Giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere derogata dall’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli in una causa introdotta dai genitori esercenti la potestà sui minori per i danni subiti dai medesimi quali trasportati in un sinistro stradale. Secondo il Giudice il Forum Funzionale va individuato in base al luogo dove è avvenuto il sinistro in quanto "l’assunto di parte attrice-danneggiata secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesima e la sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto, rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex art. 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo), non può trovare accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18, 19 e 20 del c.p.c.". fonte filodiritto