Sul punto si è già pronunziata questa Corte che ha statuito che la disposizione del comma 2 dell’art. 18 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato (Cass. 17/10/1994, n. 8460). 3.2. Il principio va ribadito. Secondo la condivisibile dottrina maggioritaria, sono in opponibili al danneggiato solo le eccezioni relative all’invalidità ed all’inefficacia del contratto, mentre restano estranee al suddetto regime soltanto le ipotesi di nullità del contratto di assicurazione e di inesistenza del rapporto. Infatti l’art. 18 in questione, nel precludere all’assicuratore la possibilità di opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti le eccezioni “derivanti dal contratto”, presuppone comunque l’esistenza di un contratto giuridicamente rilevante e non fa venire meno, per l’assicuratore convenuto, la possibilità di sollevare eccezioni attinenti alla stessa esistenza giuridica del contrato di assicurazione.