La sentenza in esame affronta la questione della ripartizione di responsabilità in caso di sinistro avvenuto per scontro tra veicoli che, secondo il disposto dell'art. 2054 c.c. co. 2, si presume sussistere in egual misura in capo a ciascun conducente salvo prova contraria.Tale presunzione costituisce "principio regolatore della materia" con la conseguenza che anche nel caso di sentenza emessa secondo equità, è possibile proporre appello, secondo il disposto dell'art. 339 ultimo comma c.p.c. (o nel caso di specie il ricorso per Cassazione perché precedente alla novella del 2006 e successivo alla sentenza Corte costituzionale 6 luglio 2004, n. 206) Nel caso di specie il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore in quanto ha ritenuto non assolto l'onere della prova sulla responsabilità nella causazione del sinistro. La Corte ha cassato il provvedimento imponendo l'applicazione del principio stabilito dall'art. 2054 comma 2 cod. civ. Pertanto, qualora il Giudice di merito non abbia elementi sufficienti ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e non possa di conseguenza pronunciarsi circa la responsabilità di uno dei conducenti, varrà, anche nei giudizi equitativi, il principio del concorso di colpa paritetico previsto dal codice civile