Nell'ipotesi in cui l’area del cantiere stradale risulti delimitata ed affidata alla custodia (esclusiva) dell’appaltatore (con divieto del traffico sia pedonale che veicolare) in caso di danni subiti all’interno della stessa area la responsabilità è esclusivamente dell’appaltatore, quale unico custode. Nel momento in cui, al contrario, l’area, ove vi sono lavori e vi è il cantiere, sia adibita al traffico e, di conseguenza, utilizzata per la circolazione (quindi con conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada anche se insieme all’appaltatore) la responsabilità, in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile, ricade sia in capo all’appaltatore che all’ente, fatta salva l’eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del primo soggetto (per il principio sulla responsabilità solidale)