Se Questura riceve istanza conversione pds da lavoro stagionale a lavoro subordinato, obbligo trasmetterla rapidamente alla Prefettura, e informare lo straniero
TAR Marche, Sezione Prima, Sentenza del 4 aprile 2013, n. 269
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 272 volte dal 13/06/2013
E’ accolto il ricorso avverso il provvedimento, col quale la Questura ha negato la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato non stagionale, motivato dal fatto che, pur esistendo alla data della domanda la disponibilità di quote per la conversione dei permessi stagionali, il ricorrente non avrebbe potuto comunque usufruirne per non aver tempestivamente presentato la domanda presso il S.U.I. e per essere già scaduto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui era stata chiesta la conversione. In base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente. Nel caso di specie, era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio col ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente S.U.I. per gli adempimenti inerenti la conversione. Acclarato ciò, è del tutto evidente che la verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis andasse effettuata “ora per allora” e ciò in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento. Fra l’altro, nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas che alla data di presentazione dell’istanza esistevano quote da destinare alla conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale e che tali quote non sono state nemmeno coperte per intero nella provincia di M., al ricorrente non è nemmeno opponibile una irreversibile modificazione dello stato di fatto e di diritto che impedirebbe la soddisfazione in forma specifica del suo interesse ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno. Qualsiasi altra conclusione confliggerebbe con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, visto che l’accoglimento della domanda del ricorrente non pregiudica né eventuali terzi che in ipotesi dovessero vedersi privati della quota prevista dal decreto flussi di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2010, né l’interesse pubblico ad una corretta regolazione dei flussi migratori.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento emesso dalla Questura di Macerata [...] con cui si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e di tutti gli atti presupposti. preparatori, connessi e consequenziali.
[...]
1. Con il ricorso introduttivo, il sig. Xxx ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Macerata ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciato al ricorrente in data 30/7/2010.
Con i motivi aggiunti depositati in data 18/4/2012, lo stesso ha impugnato il provvedimento di conferma del predetto diniego, adottato dal Questore di Macerata in adempimento all’ordinanza cautelare n. 72/2012 (con la quale era stato disposto il riesame della domanda).
Infine, con i motivi aggiunti depositati in data 13/2/2013 il sig. Xxx ha impugnato il nuovo provvedimento confermativo dei precedenti dinieghi, assunto dal Questore di Macerata in adempimento all’ordinanza cautelare n. 246/2012 (con cui era stato disposto un ulteriore riesame della domanda).
2. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, per le ragioni di seguito indicate.
3. Con riguardo al ricorso introduttivo, il Tribunale in sede cautelare (ord. n. 72/2012) aveva ritenuto prima facie fondato il ricorso, stabilendo che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la capienza delle quote previste dal c.d. decreto flussi vigente al momento della domanda.
Rispetto a tale statuizione, la Questura di Macerata, nel provvedimento impugnato con i primi motivi aggiunti, ha evidenziato che presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione non era pervenuta alcuna istanza di conversione da parte del sig. Xxx e che non esistono quote da assegnare per la conversione dei permessi di
soggiorno per lavoro stagionale.
4. Con l’atto di motivi aggiunti del 18/4/2012 il ricorrente ha evidenziato come il riesame fosse stato condotto prendendo a riferimento le quote esistenti nel mese di febbraio 2012 e non quelle esistenti al momento della domanda.
Con l’ordinanza n. 246/2012 il Tribunale ha mostrato di condividere le doglianze di parte ricorrente, tanto da specificare chiaramente come la verifica delle quote andasse effettuata “ora per allora”.
5. Da ultimo, la Questura ha confermato i precedenti dinieghi sulla base della nota della Prefettura di Macerata datata 19/6/2012 (depositata in giudizio dall’amministrazione in data 23/11/2012), nella quale si afferma che, pur esistendo alla data della domanda la disponibilità di quote per la conversione dei permessi stagionali, il ricorrente non potrebbe comunque usufruirne per non avere presentato tempestivamente la domanda presso il S.U.I. e per essere già scaduto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui era stata chiesta la conversione.
Con la documentazione allegata all’atto di motivi aggiunti del 13/2/2013 parte ricorrente ha provato che vi era capienza della quota con riguardo alla conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, tanto è vero che la Direzione Provinciale del Lavoro di Macerata ha “restituito” al Ministero 6 quote (vedasi nota datata 12/3/2012 della citata DPL).
6. Ciò premesso, nel merito, il Collegio evidenzia che:
- come stabilito nell’ordinanza cautelare n. 246/2012, dalla domanda presentata dal ricorrente in data 22/6/2011 si poteva evincere che, in realtà, la stessa era finalizzata ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In effetti, alla pagina 1 del modulo 2 della domanda risulta barrata la casella n. 8 (che si riferisce al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato) e non la casella n. 10 (che invece riguarda il permesso di soggiorno per lavoro stagionale);
- in base ad un principio generale del procedimento amministrativo, laddove l’amministrazione che ha ricevuto un’istanza di un cittadino non sia competente ad evadere la pratica, la stessa amministrazione è tenuta ad inviarla all’ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente (e, laddove previsto, a fornire all’amministrazione competente il proprio contributo istruttorio). Al riguardo, la questione di competenza può anche emergere a seguito di una riqualificazione ex officio della domanda, operazione ermeneutica che rientra nelle facoltà di ciascuna amministrazione e che è sempre dovuta, salvo il caso in cui la domanda sia assolutamente incomprensibile o del tutto infondata;
- nel caso di specie, anche tenendo conto del fatto che nelle procedure relative al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in favore di cittadini extracomunitari si possono verificare disguidi del tipo di quello occorso al ricorrente (e questo perché esiste nel nostro ordinamento una variegata tipologia di permessi di soggiorno, alcuni dei quali peraltro convertibili), era onere della Questura intimata approfondire in contraddittorio con il ricorrente il contenuto dell’istanza ed eventualmente “girarla” al competente Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti inerenti la conversione. Peraltro, alla luce del disposto dell’art. 38, ultimo comma, del DPR n. 394/1999, l’errore in cui è incorso il ricorrente è da ritenere scusabile;
- il Collegio, tuttavia, ben comprende le ragioni per le quali ciò non è accaduto, avendo la Questura interpretato ed applicato l’art. 24, comma 4, del T.U. n. 286/1998 in senso restrittivo. Al riguardo, questo Tribunale ha già dato conto della propria adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di far rientro al Paese di origine alla scadenza del permesso stagionale non rileva ai fini della conversione, ma solo ai fini della precedenza nell’ottenimento di successivi titoli stagionali (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 747/2012). Non si vedono ragioni per dover modificare tale orientamento, tanto più che nel caso in esame il cittadino extracomunitario è più volte uscito dal T.N. alla scadenza del permesso temporaneo ed è successivamente rientrato in modo regolare per svolgere l’attività lavorativa stagionale (mostrando in tal modo di non aver mai voluto abusare del titolo stagionale in modo da precostituirsi una sorta di diritto ad ottenere la conversione in deroga alle quote previste nei decreti flussi).
7. Superato pertanto lo scoglio normativo, per il resto è del tutto evidente che la verifica circa la capienza della quota prevista dal c.d. decreto flussi vigente ratione temporis andasse effettuata “ora per allora” (come il Tribunale ha stabilito nella successiva ord. n. 246/2012), e ciò in ragione dell’effetto ripristinatorio ex tunc che consegue ad una sentenza che pronuncia l’annullamento di un provvedimento. Fra l’altro, nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas che alla data di presentazione dell’istanza esistevano quote da destinare alla conversione dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale e che tali quote non sono state nemmeno coperte per intero nella provincia di Macerata, al ricorrente non è nemmeno opponibile una irreversibile modificazione dello stato di fatto e di diritto che impedirebbe la soddisfazione in forma specifica del suo interesse ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno. Qualsiasi altra conclusione confliggerebbe con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, visto che l’accoglimento della domanda del ricorrente non pregiudica né eventuali terzi che in ipotesi dovessero vedersi privati della quota prevista dal decreto flussi di cui al DPCM 30/11/2010, né l’interesse pubblico ad una corretta regolazione dei flussi migratori.
8. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato “ordinario” (sempre che sussistano tutti gli altri requisiti di legge). [...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), efinitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti [...]
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 [...]
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
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