Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 L.n. 241/90,ovvero 30 giorni.