Sanatoria 2012: la regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 513/2014 del 08/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 151 volte dal 05/02/2015
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 L.n. 241/90,ovvero 30 giorni.
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2014, proposto da:
Hasan Shak, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, Piazza Cavour, 29;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di emersione da lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Mario Secchi in data 13.10.2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Ancona evidenziando che il ritardo dipende dalla Questura che, nonostante svariati solleciti, non ha ancora provveduto alle verifiche di propria competenza.
2. Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).
Al riguardo l’odierno Collegio non ignora che, con recente sentenza, il Giudice Amministrativo di secondo grado ha espresso contrario avviso, affermando che:
“Né un termine certo per la conclusione del procedimento di emersione può ricavarsi dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo che, all’art. 2, comma 4, ha espressamente stabilito che i termini per la conclusione del procedimento «non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione» che evidentemente possono concludersi in termini più lunghi.
In materia di immigrazione non si applica, quindi, nemmeno il limite temporale (più lungo) di centottanta giorni che può essere previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi in casi di particolare complessità, anche con riferimento alla sostenibilità dell’attività per l’amministrazione, o per la natura degli interessi pubblici tutelati.
Del resto ciò si giustifica con la particolare natura di tali procedimenti che possono coinvolgere un numero anche molto rilevante di persone (non sempre esattamente misurabile a priori) e per i quali sono necessari a volte accertamenti complessi.
In assenza di una espressa previsione legislativa (sul termine a provvedere e sulla formazione del silenzio rifiuto), e in assenza, nella fattispecie, di una formale diffida a provvedere, non poteva quindi essere riconosciuta alla parte la legittimazione ad impugnare un silenzio rifiuto che non si era formato” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25.2.2014 n. 891 che ha riformato TAR Marche 19.6.2013 n. 464).
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano ragioni (che non paiono adeguatamente scrutinate dal Giudice di appello e che potrebbero quindi dar luogo ad un suo ripensamento), per continuare ad applicare l’orientamento espresso da questo Tribunale, peraltro tuttora condiviso da larga parte della giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr., di recente, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7.5.2014 n. 1191, 1185 e 1184; 7.3.2014 n. 611; id. 26.2.2014 n. 530; 25.2.2014 n. 529; TAR Veneto, Sez. III, 31.3.2014 n. 430).
In particolare va osservato che, per principio ormai generale dell’ordinamento amministrativo, ogni procedimento deve essere concluso entro un termine certo e predeterminato, alla violazione del quale non solo l’interessato può agire in giudizio per ottenere l’adempimento, ma anche il ristoro dei danni da ritardo. L’inosservanza del termine di conclusione rileva poi ai fini disciplinari nei confronti del relativo responsabile.
Pare quindi poco sostenibile che l’ordinamento possa ancora tollerare procedimenti amministrativi privi un termine certo di riferimento, specie quando l’incertezza (indubbio segno di cattiva amministrazione e di scarsa attenzione alle esigenze dell’utenza) dipende dall’inerzia dell’amministrazione interessata, che omette volutamente di stabilire i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza. Del resto la norma sussidiaria cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990 assume proprio questa finalità, che non risulta certo incompatibile con i tutti procedimenti riguardanti l’immigrazione, atteso che lo stesso ordinamento stabiliva, ad esempio, un termine inferiore (20 giorni), per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, solo recentemente elevato a 60 giorni (cfr. art. 5 comma 9 del D.Lgs n. 286/1998 da ultimo modificato dall’ art. 1 comma 1 lett. c del D.Lgs. 4.3.2014 n. 40).
L’ordinamento andò anche oltre, semplificando i rapporti tra amministrazione e cittadino e velocizzando gli strumenti di tutela, specificando che il ricorso avverso il silenzio avrebbe potuto essere proposto “anche senza necessità di diffida all'amministrazione” (cfr. art. 2 Legge n. 15/2005), superando così la disciplina previgente che richiedeva, invece, la previa attivazione della speciale procedura di cui all’art. 25 comma 1 del DPR n. 3/1957.
Anche una regressione al passato, sotto tale profilo, pare quindi poco compatibile con l’evoluzione dei principi in materia di giusto procedimento amministrativo e di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente ai propri obblighi e doveri.
Peraltro dalla richiamata sentenza n. 891/2014 non sembra poi emergere quale sia il termine di riferimento per legittimare l’azione avverso il silenzio che dovesse ulteriormente protrarsi dopo che l’amministrazione procedente sia stata diffidata a provvedere.
In ogni caso, anche a voler seguire l’indirizzo espresso dalla richiamata pronuncia del Giudice di secondo grado, va osservato che, nel caso specifico, parte ricorrente aveva ripetutamente sollecitato l’amministrazione alla conclusione del procedimento come documentato in atti (ancorché senza l’osservanza delle forme di cui al citato art. 25 del DPR n. 3/1957).
Il presupposto dell’azione risulta quindi sussistente.
Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla presentazione della dichiarazione di emersione o comunque dalla data di avvenuta convocazione (4.11.2013), risultava essere abbondantemente scaduto.
3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Ancona di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle part.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 17 aprile 2014, 8 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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