Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con ordinanza n. 87/2012 dd. 12.12.2012, ha respinto il reclamo inoltrato dal Comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) contro l’ordinanza del giudice di prime cure dd. 31 maggio 2011 che aveva accolto il ricorso/azione giudiziaria anti-discriminazione ex articolo 44 d.lgs. n. 286/98 inoltrata da sei cittadini stranieri contro le delibere del Comune (n. 233 dd. 6 luglio 2009 e n. 347 dd. 8 dicembre 2009) con le quali erano stati rivisti i parametri utilizzati per il rilascio del certificato di idoneità abitativa ai cittadini stranieri e i medesimi parametri erano stati resi uniformi ai fini della presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e di stipula del “contratto di soggiorno” richiesto in sede di avvio di un’attività di lavoro subordinato. Le delibere comunali avevano innalzato sensibilmente tali parametri rispetto ai dimensionamenti minimi degli alloggi previsti dal noto Decreto Ministero della Sanità 05 luglio 1975, che la circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 dd. 18 novembre 2009 ha adottato quali criteri di riferimento ai fini della procedura di ricongiungimento familiare.