Nigeria: anche se non è credibile come testimone dell'assassinio del padre, le viene riconosciuta la protezione sussidiaria a causa del terrorismo islamico
Corte di appello di Roma, Sezione Prima Civile, Sentenza del 14 febbraio 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 577 volte dal 27/06/2012
Deve essere accordato, in riforma della sentenza impugnata, lo status di protezione sussidiaria. Alla luce del drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi mesi l’attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica, debbono ritenersi superate le perplessità in ordine alla veridicità del racconto della reclamante, quale essere stata lei testimone oculare dell’assassinio del padre e per tale motivo essere esposta al rischio di essere uccisa in quanto scomoda testimone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
[...]
SENTENZA
[...]
PREMESSO
che Xxx, assumendo di essere nata in Nigeria, Edo State, e di essere cittadina nigeriana, ha presentato domanda di protezione internazionale;
che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza;
che contro il provvedimento amministrativo Xxx ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo in via principale l'attribuzione della protezione sussidiaria;
che il Tribunale di Roma [...] ha rigettato l'opposizione osservando, tra l'altro, che "non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria previsti dal'art. 14 del d.lgs. 251/2007 che accorda tale tutela a quanti siano passibili di condanna a morte, di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, ovvero, in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, siano esposti ad una minaccia grave alla vita o alla persona";
che contro la sentenza del Tribunale di Roma Xxx ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 comma 11, D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 [...];
[...]
OSSERVATO
che già nel ricorso presentato al Tribunale, Xxx nell'impugnare il provvedimento della Commissione territoriale ha chiesto in via principale che le venisse riconosciuta la protezione sussidiaria;
che questa Corte ritiene, soprattutto in considerazione del drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi mesi l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica, che allo stato sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria a Xxx;
che, come ricordato dal Tribunale, ha diritto alla protezione sussidiaria anche colui che, se rientrasse in patria, rischierebbe di subire gravi lesioni personali e/o la morte a causa di situazioni di conflitto armato interno generatrici di frequenti atti di violenza indiscriminata;
che costituisce fatto notorio che dal 2009 opera in Nigeria un potentissimo e nutrito gruppo terroristico di matrice islamica, denominato Boko Haram (sorto, peraltro, già alcuni anni prima del 2009);
che costituisce fatto notorio che negli ultimi mesi l'esecrabile attività del predetto gruppo terroristico ha conosciuto una drammatica escalation come testimoniato, ad esempio, dalla notizia - in questi giorni diffusa da tutti i maggiori quotidiani italiani e tutti i telegiornali e i giornali radio – del massacro di non meno di 190 persone avvenuto nella città di Kano il 18/1/2012;
che, ormai, il gruppo Boko Haram compie senza soluzione di continuità stragi di cittadini inermi, mirando soprattutto ad uccidere le persone che professano la religione cristiana ma realizzando attentati con modalità tali da spargere la morte tra le più varie categorie di cittadini;
che l'attività del gruppo Boko Haram si inserisce in un quadro di conflitto armato tra gli stati del nord della Nigeria, che NON sono ricchi di giacimenti petroliferi ed i cui abitanti nella maggior parte dei casi professano la religione islamica, e gli stati del sud della Nigeria, che SONO ricchi di giacimenti petroliferi ed i cui abitanti nella maggior parte dei casi professano la religione cristiana;
che già nella sua prima audizione dinanzi alla Commissione territoriale Xxx ha dichiarato di professare la religione cristiana ("sono cristiana pentecostale") e di essere originaria di uno stato del sud della Nigeria (Edo State);
che appare pertanto evidente che Xxx – donna ormai senza alcun parente o amico (sulla parte non incombe l'onere di offrire la "prova negativa" di essere orfana e priva di fratelli, essendo al riguardo sufficiente la mera allegazione della circostanza) – se rientrasse in questo momento in Nigeria rischierebbe di rimanere uccisa in occasione di un attentato o in uno scontro a fuoco e, ciò, anche se si recasse proprio nello Edo State, che è comunque uno stato del sud piuttosto lontano dalla linea di demarcazione tra nord e sud della Nigeria;
che quanto sin qui illustrato costringe a superare le perplessità (che avevano anche condotto al rigetto dell'istanza di sospensiva) di questa Corte in ordine alla veridicità del drammatico racconto (essere stata testimone oculare dell'assassinio del padre e per tale motivo essere esposta al rischio di essere uccisa in quanto scomoda testimone) che Xxx ha reso dinanzi alla Commissione territoriale, avendo comunque la reclamante diritto alla protezione sussidiaria anche in caso di non veridicità di tale racconto;
[...]
P.Q.M.
La Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, riconosce a Xxx [...] lo status di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
[...].
Roma, 24.1.2012
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