Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto  ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, invalido civile nella misura del 75%, il diritto a percepire  l'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del  permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivo per il quale l’INPS aveva negato l’erogazione del beneficio, richiamandosi all’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente aveva conseguito il permesso UE per lungo soggiornanti e l'INPS aveva erogato il beneficio richiesto, ma con decorrenza dalla data del  rilascio del permesso UE e non della domanda iniziale. Il Giudice ha fatto riferimento alla nota giurisprudenza della  Corte Costituzionale che dalla sentenza n. 306 dd. 30.07.2008 fino alle sent. n. 187/2010  e n. 11/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata della legge finanziaria 2001 e ha pertanto riconosciuto allo straniero ricorrente il diritto ai detti ratei arretrati. Nelle citate sentenze, il giudice delle leggi  ha infatti sottolineato come  le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Tali argomenti sono stati di recente riaffermati anche dalla  giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, VI sez. civ., sentenza n. 4110 dd. 14.03.2012; sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011).