Lo straniero disabile ha diritto all'assegno di invalidità dalla data della domanda e non dal rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti
Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Sentenza del 15 marzo 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, invalido civile nella misura del 75%, il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivo per il quale l’INPS aveva negato l’erogazione del beneficio, richiamandosi all’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente aveva conseguito il permesso UE per lungo soggiornanti e l'INPS aveva erogato il beneficio richiesto, ma con decorrenza dalla data del rilascio del permesso UE e non della domanda iniziale. Il Giudice ha fatto riferimento alla nota giurisprudenza della Corte Costituzionale che dalla sentenza n. 306 dd. 30.07.2008 fino alle sent. n. 187/2010 e n. 11/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata della legge finanziaria 2001 e ha pertanto riconosciuto allo straniero ricorrente il diritto ai detti ratei arretrati. Nelle citate sentenze, il giudice delle leggi ha infatti sottolineato come le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Tali argomenti sono stati di recente riaffermati anche dalla giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, VI sez. civ., sentenza n. 4110 dd. 14.03.2012; sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione lavoro
Il Giudice [...] all'udienza del giorno 15 marzo 2012, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente:
SENTENZA
[...]
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente si è rivolto al competente Giudice del lavoro e della previdenza di Perugia lamentando il mancato riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile nonostante l'accertamento dello stato di invalido al 75% da parte della commissione sanitaria istituita presso la USL di residenza.
La reiezione del beneficio è conseguita dalla mancanza in capo al ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, della carta di soggiorno, oggi del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Risulta in atti che nelle more del giudizio, con decorrenza dal mese di agosto 2009, in coincidenza con il rilascio della carta di soggiorno, il beneficio è stato concesso.
Convenendo in giudizio tanto INPS che il Comune di Todi ed il Ministero dell'Economia, chiede dunque il ricorrente che sia accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno mensile di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell'INPS alla relativa corresponsione del trattamento economico.
Ai sensi del DPCM 30.3.2007, art. 5 comma 4, emesso in attuazione dell'art. 10 del DL n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005, "l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1.4.2007, ancorchè riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data".
[...]
Il ricorso è ammissibile con riferimento al termine semestrale di decadenza di cui all'art. 42, 3° comma DL 269/2003 in ragione della sopra richiamata dal di comunicazione del provvedimento reiettivo.
Ciò premesso, osserva il Giudicante che la norma di legge ordinaria ostativa, ad avviso del Comune di Todi all'erogazione della provvidenza al ricorrente, ovvero l'art. 80, comma 19 della L. n. 388/2000 in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 286/98 e successive modificazioni, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, proprio con riferimento all'assegno mensile di invalidità civile, dalla sentenza n. 187/2010, con la quale la Corte Costituzionale, completando il cammino interpretativo già segnato nelle precedenti pronunce n. 306 del 30.7.2008 (in tema di indennità di accompagnamento) e n. 11/2009 (in materia di pensione di invalidità civile), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "... dell'art. 80 comma 19 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118".
Pertanto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, definitivamente espunta con efficacia retroattiva dall'ordinamento giuridico la disposizione di legge che precludeva l'accesso alla provvidenza richiesta, deve ritenersi che il possesso della carta di soggiorno non costituisca più requisito necessario per fruire del beneficio in questione.
Il ricorrente, d'altra parte, è titolare di permesso di soggiorno già dal mese di aprile 2001, continuativamente rinnovato per ragioni di lavoro, ciò che ne conferma la stabile presenza legittima nel territorio italiano.
Quanto al requisito economico, il ricorrente ha dimostrato di possedere un reddito da lavoro dipendente per l'anno 2007 e per l'anno 2008 inferiore al reddito minimo personale che consente di ritenere parificata la sua condizione a quella della persona non occupata. Le stesse condizioni reddituali consentono il perfezionamento del requisito prettamente economico.
Va allora dichiarato che il ricorrente ha diritto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, quindi dal 1.12.2007 a percepire l'assegno di invalidità civile ed INPS va condannato dalla medesima data al pagamento della prestazione – detratte le prestazioni incompatibili ancora all'epoca in suo godimento – per le mensilità arretrate sino al riconoscimento postumo del beneficio, come sopra detto, con le maggiorazioni connesse al computo di interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.1996 n. 296) dalla debenza e sino al saldo.
[...]
P.Q.M.
[...]
Dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal 1° dicembre 2007.
Condanna INPS a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati dell'assegno mensile di invalidità civile con tale decorrenza sino alla successiva costituzione del beneficio (agosto 2009), detratte le prestazioni incompatibili ancora all'epoca in godimento al ricorrente, corrispondendo sui ratei arretrati interessi e rivalutazione nei limiti di cui in motivazione.
[...]
Perugia, 15 marzo 2012.
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