E' discriminatorio subordinare la concessione del contributo asilo al possesso del pds "lungo", e la partecipazione al bando per alloggi pubblici in favore degli anziani al possesso della cittadinanza italiana e alla residenza decennale nel Comune
Tribunale Civile di Brescia, Sezione Terza, Ordinanza del 17 ottobre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 545 volte dal 30/11/2011
Nella sentenza in commento, il tribunale bresciano ha ritenuto che l’esclusione dalla prestazione sociale in favore dei minori che frequentino l'asilo comunale, di quei minori che abbiano almeno un genitore straniero con permesso di soggiorno ordinario (non soggiornanti di lungo periodo), sia irragionevole perché viene a colpire anche i nuclei familiari misti e dunque anche quelli con un genitore italiano (e a sfavore di minori cittadini italiani, stante il principio dello ius sanguinis). Peraltro, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti giuridiche, una delibera comunale non può ammettere deroghe al principio di parità di trattamento tra stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e cittadini nazionali, in materia di prestazioni di assistenza sociale, ponendosi altrimenti in contrasto con una norma di legge nazionale, l'art. 41 del Testo Unico Immigrazione. Quanto poi alla previsione del doppio requisito della cittadinanza italiana e della residenza almeno decennale nel Comune, ai fini dell'accesso al bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essa contrasta con più norme sia comunitarie sia nazionali. In particolare, poi, il requisito della residenza almeno decennale è irragionevole in relazione, stante la finalità solidaristica dell'assegnazione residenziale, nonchè discriminatorio perché tende ad escludere quei soggetti che, in quanto residenti da meno di dieci anni, siano considerati “estranei” dalla comunità locale.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Nel procedimento ex art. 44 D. Lgs. 286/98 e art. 4 D. Lgs. 215/2003 [...]
Il Giudice designato [...]
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che le associazioni ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di Roccafranca lamentando la natura discriminatoria, ex art. 43 TU immigrazione e art. 2 D. Lgs. 215/2003, della delibera della Giunta Comunale n. 85 del 2009, la quale, nell'individuazione dei criteri di erogazione di contributi per il "contenimento delle rette di iscrizione alle scuole materne paritarie" di Roccafranca e Rudiano per l'anno scolastico 2009/2010, stabiliva, tra le altre, la seguente condizione: "per gli extracomunitari l'agevolazione è concessa se entrambi i genitori possiedono la carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità e sono residenti da almeno cinque anni in Italia";
rilevato che le associazioni ricorrenti lamentano altresì la natura discriminatoria della delibera della Giunta Comunale n. 83/2010 la quale, nel bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale di edilizia residenziale per anziani, che potrebbero liberarsi nel periodo 1.12.2010 – 31.12.2011, ha previsto, tra gli altri, il requisito della cittadinanza italiana nonchè della residenza nel Comune di Roccafranca da almeno 10 anni;
rilevato che l'amministrazione comunale convenuta ha sollevato una serie di questioni preliminari, contestando comunque nel merito la fondatezza del ricorso;
ritenuto che, quanto all'eccezione di cui al punto 1 della memoria di costituzione, diversamente da quanto affermato dal GdL cui il ricorso risulta originariamente assegnato, la controversia in esame debba ricondursi tra quelle di cui all'art. 442 c.p.c., posto che, non potendovi essere dubbio sul fatto che le delibere oggetto di censura costituiscono norme, e che le prestazioni dalle stesse stabilite divengono per ciò solo obbligatorie, deve ritenersi che le erogazioni in favore di scuole dell'infanzia, finalizzate ad agevolarne l'accesso da parte di bambini appartenenti a famiglie svantaggiate sotto il profilo reddituale, così come le agevolazioni all'assegnazione di alloggi comunali, siano all'evidenza prestazioni finalizzate alla liberazione da bisogni socialmente rilevanti;
rilevato che, quanto all'eccezione di cui al punto 2 della memoria di costituzione, parte resistente contesti in primo luogo l'applicabilità dell'art. 5 D. Lgs. 215/2003, e dunque degli strumenti di tutela dettati dalla suddetta normativa, all'ipotesi di discriminazione per ragioni di cittadinanza e residenza;
ritenuto che la nozione di discriminazione dettata dall'art. 2 del D. Lgs. 215/2003 si articoli nelle varie ipotesi individuate dai singoli commi di cui si compone la norma in esame, tra cui figurano certamente le ipotesi di discriminazione previste dall'art. 43 co. 1 e 2 del T.U. Immigrazione, cui rinvia il secondo comma dell'articolo in esame; tanto è vero che il comma successivo esordisce affermando che "sono altresì considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1...", il che equivale a dire che anche le ipotesi di cui fa salvezza il comma 2 devono considerarsi discriminazioni ai fini del principio di parità di trattamento che il D. Lgs. 215/2003 vuole attuare; la scelta di unificare gli strumenti di tutela risulta chiaramente poi confermata dall'art. 4 co. 1 del D. Lgs. in esame;
ritenuto che anche l'ulteriore argomentazione difensiva spesa dalla parte resistente al fine di escludere la legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti sia infondata, posto che deve escludersi che i soggetti lesi siano individuabili "in modo diretto e immediato" ogni qual volta la relativa identificazione implichi ricerche e verifiche anagrafiche, come nella fattispecie in esame;
ritenuta la fondatezza del ricorso quanto alla delibera della Giunta Comunale n. 85/2009, posto che risulterebbe escluso dalla erogazione in questione sia il nucleo familiare in cui anche uno solo dei genitori sia un extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno, sia il nucleo familiare in cui anche uno solo dei genitori sia un extracomunitario non soggiornante in Italia da almeno cinque anni; con la conseguenza che la maggiore difficoltà di accesso all'erogazione viene a colpire non solo l'extracomunitario, ma altresì l'intero nucleo familiare a cui lo stesso appartiene, amplificando l'irragionevolezza della previsione in esame;
ritenuto che l'obiezione di parte resistente, secondo cui il requisito della residenza per un certo numero di anni opererebbe in modo oggettivo, e dunque senza concretare discriminazioni vietate dal D. Lgs. 215/2003, debba ritenersi priva di pegio, dovendosi ritenere condivisibile... che l'art. 41 T.U. Immigrazione condiziona l'accesso degli stranieri extracomunitari al sistema dei servizi offerti ai cittadini a condizione di una relativa stabilità di soggiorno (occorre infatti che siano titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno non inferiore ad 1 anno), sicchè se una determinata prestazione viene introdotta da una normativa statale, regionale o comunale, ad essa accedono automaticamente anche gli stranieri extracomunitari di cui all'art. 41 T.U. Immigrazione; ne consegue che il requisito previsto dalla delibera in esame risulta all'evidenza finalizzato a rendere l'accesso al beneficio più gravoso per lo straniero extracomunitario, e ciò in modo irragionevole, oltre che in palese contrasto con la citata norma di legge;
ritenuto che sussista l'interesse dei ricorrenti all'accertamento della lamentata discriminazione, essendo irrilevante il fatto che le erogazioni si riferiscano ad un periodo temporale ormai esaurito, ben potendo comunque imporsi all'amministrazione comunale convenuta di prevedere il riconoscimento della prestazione sociale in esame, nel periodo in contestazione, anche a sostegno delle rette degli stranieri extracomunitari i cui figli abbiano frequentato le scuole dell'infanzia indicate nella delibera, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 41 T.U. Immigrazione, oltre che degli altri requisiti già previsti per la generalità dei consociati; nè parte resistente ha provato, come sostiene, di aver comunque erogato le prestazioni in favore di soggetti originariamente esclusi in forza della condizione aggiuntiva in esame, essendo all'evidenza irrilevante l'elenco prodotto.., in quanto riferito ad erogazioni disposte con diversa delibera della Giunta Comunale;
ritenuta la natura all'evidenza discriminatoria della previsione del requisito della cittadinanza italiana quale condizione per la partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale di edilizia residenziale per anziani, alla luce delle considerazioni già svolte da costante e condivisibile giurisprudenza di merito in situazioni analoghe; giurisprudenza puntualmente citata ed allegata dai ricorrenti....;
ritenuto che, quanto al requisito della residenza nel Comune di Roccafranca da almeno 10 anni, compete all'amministrazione resistente di giustificare la ragionevolezza della richiesta di un radicamento così prolungato nel territorio comunale, e ciò tenuto anche conto della finalità solidaristica della prestazione offerta; è infatti circostanza notoria che i flussi migratori si caratterizzino per la particolare mobilità sul territorio, sicchè l'aggiunta di siffatto requisito a quello già esaminato della cittadinanza italiana, si pone come all'evidenza destinato ad escludere dal beneficio in esame soggetti che possano essere vissuti come "estranei" dalla comunità locale;
ritenuto che anche in tal caso la rimozione degli effetti vada ordinata, imponendo la riapertura dei termini del bando, l'eliminazione dei requisiti oggetto di censura (salva la possibilità di introdurre il requisito di cui alla legge regionale n. 1/2000, sempre che gli alloggi appartengano al novero dell'"edilizia residenziale pubblica"), nonchè, una volta verificata la graduatoria dei richiedenti, l'eventuale revoca delle assegnazioni già effettuate;
ritenuto che l'amministrazione comunale resistente, ... ben avrebbe potuto agire in sede di autotutela, anche per la rimozione degli effetti degli atti discriminatori adottati;
rilevato che comunque, per il futuro, l'amministrazione comunale resistente parrebbe aver preso consapevolezza delle violazioni poste in essere con le delibere contestate, tanto da aver eliminato i criteri discriminatori in esame nel regolamento per la formazione delle graduatorie in ordine all'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale prodotto all'udienza di discussione del ricorso, nonchè nella nuova delibera di determinazione dei parametri per il riconoscimento dei contributi per le rette di iscrizione alle scuole materne paritarie di Roccafranca e Rudiano (cfr. Delibera Giunta Comunale n. 70/2011);
ritenuto che quanto sopra consigli di limitare l'ordine di pubblicizzazione della presente decisione all'interno della comunità locale, dovendosi quindi ordinare alla parte resistente di affiggere copia del presente provvedimento nei locali comunale nonchè sul sito del Comune;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, accerta e dichiara il comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune di Roccafranca e consistente:
1) nell'aver adottato la delibera n. 85/2009, nella parte in cui prevede per i soli cittadini extracomunitari che il contributo per il contenimento del costo delle rette d'iscrizione alle scuole materne ivi menzionate sia condizionato in termini diversi da quanto stabilito dall'art. 41 T.U. Immigrazione
2) nell'aver approvato con delibera n. 83/2010 il bando per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi per gli anziani includendovi i requisiti della cittadinanza italiana e della residenza nel Comune di Roccafranca per almeno 10 anni.
Ordina al Comune di Roccafranca di rimuovere gli effetti dei suddetti comportamenti discriminatori, ammettendo al contributo per il contenuto della retta di iscrizione, negli anni oggetto della delibera n. 85/2009, anche le famiglie di bambini frequentanti le suddette scuole paritarie, che risultino essere stati esclusi dal relativo beneficio in forza dei requisiti discriminatori di cui sopra.
Ordina altresì al Comune di Roccafranca di rinnovare il bando per l'assegnazione degli alloggi già oggetto della delibera n. 83/2010 escludendo i requisiti di cui è stata accertata la natura discriminatoria, predisponendo una nuova graduatoria e, ove necessario, provvedendo altresì alla revoca delle assegnazioni già effettuate.
Ordina al Comune di Roccafranca di affiggere copia della presente sentenza nei locali del Comune aperti al pubblico, nonchè di pubblicarla sul proprio sito internet.
[...]
Brescia, 17.10.2011
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