Nella sentenza in commento, il tribunale bresciano ha ritenuto che l’esclusione dalla prestazione sociale in favore dei minori che frequentino l'asilo comunale, di quei minori che abbiano almeno un genitore straniero con permesso di soggiorno ordinario (non soggiornanti di lungo periodo), sia irragionevole perché viene a colpire anche i nuclei familiari misti e dunque anche quelli con un genitore italiano (e a sfavore di minori cittadini italiani, stante il principio dello ius sanguinis). Peraltro, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti giuridiche,  una delibera comunale non può ammettere deroghe al principio di parità di trattamento tra stranieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno e cittadini nazionali, in materia di prestazioni di assistenza sociale, ponendosi altrimenti in contrasto con una norma di legge nazionale, l'art. 41 del Testo Unico Immigrazione. Quanto poi alla previsione del doppio requisito della cittadinanza italiana e della residenza almeno decennale nel Comune, ai fini dell'accesso al bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essa contrasta con più norme sia comunitarie sia nazionali. In particolare, poi, il requisito della residenza almeno decennale è irragionevole in relazione, stante la finalità solidaristica dell'assegnazione residenziale, nonchè discriminatorio perché tende ad escludere quei soggetti che, in quanto residenti da meno di dieci anni, siano considerati “estranei” dalla comunità locale.