Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo si è trovato a confermare, in sede collegiale di reclamo, una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, con la quale era stato riconosciuto il carattere discriminatorio del requisito previsto dal Comune di Palosco (in provincia di Bergamo), ai fini dell'iscrizione presso l'anagrafe del medesimo Comune, consistente nel possesso, per i cittadini stranieri ivi residenti, del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,  in aggiunta agli altri requisiti previsti per i cittadini comunitari. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto, rettamente, che tale pretesa ledeva il principio di parità di trattamento tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino in materia di iscrizione anagrafica, previsto dall'art. 6 comma 7 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione).