É dichiarata la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, consistita nella mancata adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, col quale doveva essere stabilito l’ammontare del contributo richiesto ai fini dell’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea ultrasessantacinquenni ricongiuntisi in Italia con i propri familiari. Si ordina altresì alla Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di un contributo forfettario annuale e non frazionabile, in analogia con quanto già disposto dalla Regione Veneto e dalla Regione Emilia Romagna, pari a € 387,00. Se per un verso è da ritenersi legittima la scelta legislativa di rendere onerosa l’iscrizione al SSN dei cittadini extracomunitari “ricongiunti”, certamente appare discriminatoria la mancata ed ingiustificata adozione dei provvedimenti necessari per consentire la determinazione del contributo e conseguentemente l’iscrizione medesima.