Discriminatoria l'ordinanza del sindaco che vieta il matrimonio dello straniero irregolare
Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, Ordinanza del 11 aprile 2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E' stata riconosciuta la natura discriminatoria dell’ordinanza del sindaco di Chiari, con la quale veniva disposto il requisito del possesso del titolo di soggiorno ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero. Secondo l’Amministrazione comunale l’ordinanza poteva ancorarsi al disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 286/98, per cui “i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli ufficiali della PA ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni,e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. Il giudice, tuttavia, ricorda che la stessa norma fa eccezione per i provvedimenti inerenti agli ‘atti di stato civile’ e che comunque le pubblicazioni matrimoniali non implicano il rilascio di alcuna ‘autorizzazione’, ma semplicemente integrano una forma di ‘pubblicità – notizia’.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato
[...]
a scioglimento della riservata formulata nel corso di tale udienza;
premesso che le associazioni ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale n. 29476 del 26 settembre 2011, in base alla quale "nell'ambito della documentazione necessaria ai fini della pubblicazione di matrimonio deve necessariamente essere presentata dallo straniero interessato al procedimento amministrativo la documentazione prevista dall'art. 5 c. VIII del D.L.vo n. 286/1998 (permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità). In caso di mancata presentazione del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno l'adempimento richiesto dovrà essere rifiutato con espressa menzione dell'art. 5 c. VIII del D.L.vo n. 286/1998. E' inoltre fatto obbligo all'operatore comunale di segnalare immediatamente al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine la presenza negli Uffici U.R.P. del Comune di stranieri non regolarmente soggiornanti nel Paese, da denunciare per il reato di cui all'art. 10 bis del D.L.vo n. 286/1998 con i conseguenti provvedimenti", assumendo la contrarietà della previsione comunale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2011 e la sussistenza di una discriminazione;
[...] rilevato come, ad avviso dello scrivente, il ricorso sia fondato;
[...] rilevato come, per quanto concerne il merito del giudizio, si possa osservare quanto segue:
- la natura discriminatoria del provvedimento è piuttosto eclatante alla luce della contrarietà dello stesso alla sent. n. 245 del 2011 della Corte Costituzionale, che infatti ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 c. I c.c., come modificato dall'art. 1, c. XV della L. 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole "nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano";
- a nulla vale sostenere, come in tesi del Comune convenuto, che l'ordinanza sindacale impugnata non si riferisce all'art. 116 c.c. (e, quindi, di riflesso, che la medesima ordinanza non si riferisce alla sentenza n. 245 del 2011 della Corte Costituzionale), giacchè nel momento in cui, ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, s'impone l'obbligo della presentazione di un titolo di soggiorno, si finisce così per impedire la celebrazione del matrimonio allo straniero che ne sia privo, proprio in antitesi alla pronuncia di incostituzionalità;
- e, analogamente, non merita condivisione la critica rivolta a tale pronuncia dalla difesa del Comune, posto che la norma, una volta che è dichiarata costituzionalmente illegittima, viene espunta dall'ordinamento, di talchè non vi è pù spazio per reintrodurla, neanche in materia surrettizia;
- inoltre, non appare significativo il richiamo all'art. 6 D. L.vo n. 286/1998, secondo cui "i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5 c. VIII devono essere esibiti agli ufficiali della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati", giacchè – a parte il fatto che la stessa norma fa eccezione per i provvedimenti inerenti agli "atti di stato civile" – è dirimente l'osservazione che le pubblicazioni matrimoniali non implicano il rilascio di alcuna "autorizzazione", ma semplicemente integrano una forma di "pubblicità – notizia";
- vicevera, la disposizione secondo cui l'operatore comunale è obbligato a segnalare all'autorità di polizia locale ovvero all'autorità di pubblica sicurezza la presenza negli uffici di uno straniero non in regola con il permesso o con la carta di soggiorno appare scevra di profili discriminatori, in quanto semmai coerente con il precetto penale (art. 361 c.p.). D'altro canto, secndo il testo dell'ordinanza, la denuncia di reato viene effettuata non già dall'operatore comunale, bensì dall'autorità di polizia locale ovvero dall'autorità di pubblica sicurezza che riceve la segnalazione inviatale dall'operatore comunale; e se rispetto all'incaricato di pubblico servizio (quale è l'operatore comunale) si può ipotizzare una restrizione dell'obbligo di denunzia alle sole ipotesi di fatti penalmente rilevanti di cui egli abbia avuto conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, viceversa, rispetto all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria (quale è l'appartenente all'autorità di polizia locale ovvero all'autorità di pubblica sicurezza), una tale limitazione non ha pregio, posto che l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria si considera in servizio permanente;
rilevato come, a norma dell'art. 28 c. VII del D.L.vo n. 150/2011, sia utile la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese del Comune convenuto, sul quotidiano "La Repubblica";
[...]
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuta la natura discriminatoria dell'ordinanza sindacale impugnata, ordina al Comune di Chiari di revocarla o di modificarla in armonia con le statuizioni contenute nella presente pronuncia;
- ordina la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese del Comune convenuto, sul quotidiano "La Repubblica";
[...].
Brescia, lì 11 aprile 2012
Il G.D.
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