E' stata riconosciuta la natura discriminatoria dell’ordinanza del sindaco di Chiari, con la quale veniva disposto il requisito del possesso del titolo di soggiorno ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero. Secondo l’Amministrazione comunale l’ordinanza poteva ancorarsi al disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 286/98, per cui “i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli ufficiali della PA ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni,e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. Il giudice, tuttavia, ricorda che la stessa norma fa eccezione per i provvedimenti inerenti agli ‘atti di stato civile’ e che comunque le pubblicazioni matrimoniali non implicano il rilascio di alcuna ‘autorizzazione’, ma semplicemente integrano una forma di ‘pubblicità – notizia’.