Diritto di voto in Italia al cittadino UE senza documento italiano
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 4863
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 560 volte dal 28/11/2011
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ricordato che i cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono ammessi nelle liste elettorali cosiddette “aggiunte”, anche se non posseggono un documento di riconoscimento "italiano". La vicenda trae origine da un ricorso, presentato al TAR Emilia Romagna, contro la proclamazione degli eletti delle elezioni che si erano tenute nel Comune di Galeata. In particolare, i ricorrenti, poi appellanti al CdS, in qualità di iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata avevano individuato talune asserite irregolarità nella composizione delle liste degli elettori ammessi al voto. Nel richiamare la disciplina sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione residenti nella nostra Repubblica (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197) i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che non è richiesta alcuna particolarità quanto al possesso di documenti di identità da parte dei votanti, dal che si desume la libertà di forme: quel che conta è che dal documento sia possibile identificare esattamente il soggetto che si presenta al voto. E, aspetto da non trascurare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 30 del 2007, prescrivono che i documenti rilasciati dai Paesi di origine (all'interno dell'Unione Europea), sono validi ai fini della libera circolazione nell’ambito degli Stati comunitari, pertanto sono necessariamente efficaci per identificare i soggetti titolari degli stessi.
Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 30 agosto 2011, n. 4863
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 04912/2010, resa tra le parti, concernente ELEZIONI COMUNALI SVOLTESI NEL COMUNE DI GALEATA IL 6 E IL 7 GIUGNO 2009
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente appello verte in materia elettorale e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato un ricorso ivi presentato avverso la proclamazione degli eletti delle elezioni svoltesi per il Comune di Galeata.
Gli appellanti, elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata, rilevano alcune irregolarità sia nella formazione degli elenchi degli elettori ammessi al voto, sia delle operazioni elettorali e formulano i seguenti motivi di gravame:
Errore nella indicazione delle parti e della regolare instaurazione del contraddittorio;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del codice di procedura civile; non essendosi pronunciato il giudice sul fatto che i documenti di identità di alcuni cittadini comunitari erano in lingua straniera;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 r 5 del d. lgs. n. 30 del 2007 e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale; avendo confuso il primo giudice il documento valido per il diritto di ingresso con quello valido per l’identificazione personale;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, lett. c), del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 3 del r.d. n. 773 del 1931 e dell’art. 35, comma 2, del d,P,R, n. 445 del 2000; in quanto i documenti di identità devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 38 del d,P,R, n. 445 del 2000; in quanto le sottoscrizioni dei documenti per essere valide devono essere accompagnate da una copia fotostatica di un documento di identità valido (cosa non possibile per un documento redatto in lingua straniera);
Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47, commi 2 e 3, e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000; poiché le autocertificazioni degli elettori comunitari non prevedevano l’avvertenza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione non veritiera e devono perciò essere considerate nulle;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 bis del d.P.R. n. 223 del 1967 e 1 e 3 del d. lgs. n. 197 del 1996; poiché due cittadini comunitari avevano presentato in ritardo la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte e ciò nonostante sono stati ammessi al voto;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del d.P.R. n. 570 del 1960; essendo impossibile l’identificazione dei cittadini comunitari (almeno 14) votanti;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.P.R. n. 570 del 1960 e pericolo di alterazione dei risultati elettorali; essendovi comunque delle omissioni, anche se non rilevanti in ordine al risultato, nel verbale nella sezione n. 3 del seggio elettorale.
[...]
DIRITTO
L’appello è manifestamente infondato [...]
La questione su cui ruota la presente controversia è quella dell’ammissione al voto di cittadini comunitari, da iscriversi in liste elettorali aggiunte, relativamente alla quale sostengono gli appellanti che questi sono stati ammessi nelle liste mediante identificazione di un documento di identità rilasciato da un’autorità straniera, e perciò incompatibile con la normativa nazionale, che vuole che i documenti identificativi dei cittadini elettori siano rilasciati in lingua italiana e da un’autorità italiana.
Ora, però, la normativa che concerne l’esercizio del diritto di voto dei cittadini comunitari residenti nella Repubblica italiana, e cioè il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, non individua alcuna specificità in ordine alla documentazione di identità dei soggetti da ammettere al voto, per cui vi è, al riguardo, piena libertà di forme, purché, naturalmente, il documento possa individuare con la necessaria esattezza il soggetto.
Peraltro, è anche ampiamente giustificato che il cittadino dell’Unione europea, residente in Italia, ma non in possesso della cittadinanza italiana, sia sprovvisto di un documento di identità rilasciato in Italia, trattandosi, nella più gran parte dei casi, di soggetti ancora da poco tempo nel territorio italiano, ed in ogni caso, non può ignorarsi che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 30 del 2007, i documenti rilasciati dai paesi di origine, nell’ambito dell’Unione europea, sono validi per la libera circolazione nell’ambito degli stessi paesi dell’Unione europea e, come tali, assumono necessariamente e conseguentemente una efficacia in ordine alla identificazione del soggetto titolare degli stessi.
Per la stessa ragione, e cioè per la sostanziale identità dei documenti rilasciati da uno dei paesi dell’Unione europea, va disattesa la censura circa la presentazione, in sede di seggio elettorale, del documento di identificazione personale.
Respinte le censure in ordine alla ammissibilità nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da uno Stato dell’Unione diverso dall’Italia, perde consistenza la censura circa l’ammissione al voto di 2 cittadini comunitari (4 in verità, ma solo due votanti) non ancora iscritti nelle liste elettorali.
[...]
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
corregge la sentenza di primo grado, nei sensi indicati in motivazione, mandando alla segreteria del Tar dell’Emilia_Romagna- sede di Bologna, sez. II, per gli adempimenti di rito;
rigetta l 'appello.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011...
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