Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ricordato che i cittadini dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono ammessi nelle liste elettorali cosiddette “aggiunte”, anche se non posseggono un documento di riconoscimento "italiano". La vicenda trae origine da un ricorso, presentato al TAR Emilia Romagna, contro la proclamazione degli eletti delle elezioni che si erano tenute nel Comune di Galeata. In particolare, i ricorrenti, poi appellanti al CdS, in qualità di iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galeata avevano individuato talune asserite irregolarità nella composizione delle liste degli elettori ammessi al voto. Nel richiamare la disciplina sull’esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione residenti nella nostra Repubblica (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197) i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che non è richiesta alcuna particolarità quanto al possesso di documenti di identità da parte dei votanti, dal che si desume la libertà di forme: quel che conta è che dal documento sia possibile identificare esattamente il soggetto che si presenta al voto. E, aspetto da non trascurare, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 30 del 2007, prescrivono che i documenti rilasciati dai Paesi di origine (all'interno dell'Unione Europea), sono validi ai fini della libera circolazione nell’ambito degli Stati comunitari, pertanto sono necessariamente efficaci per identificare i soggetti titolari degli stessi.