Cittadinanza italiana, la domanda va decisa entro due anni dalla presentazione
T.A.R. Lazio, sez. prima, sent. n. 801/2015 del 07/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 157 volte dal 16/10/2016
Il citato D.P.R. n. 362/1994,con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3,espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione".
A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data della presentazione della vista domanda.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2015, proposto da:
Harwinder Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Niglio, con domicilio eletto presso Giuseppe Avv. Niglio in Latina, Via Ardea 15;
contro
U.T.G. - Prefettura di Latina, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull'istanza per la richiesta della cittadinanza italiana, presentata in data 8 agosto 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Latina e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino indiano, ha presentato in data 8.8.2013 istanza alla Prefettura di Latina per ottenere la cittadinanza italiana.
La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21.
In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 8.9.2015 e depositato il 15.9.2015, Singh Harwinder ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
In data 13.10.2015 si è costituita in giudizio l’Amministrazione.
In data 17.10.2015 la Prefettura ha depositato la nota 1.9.2015, con la quale ha rappresentato di avere espresso parere di competenza in data 27.8. 2015, sebbene la pratica sia in definizione presso la Direzione Centrale per i Diritti Civili la Cittadinanza e le Minoranze.
Alla camera di consiglio del 19.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso va accolto.
La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.
Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.
A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.
Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data della presentazione della vista domanda.
Nella specie, il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.
Poiché l’Amministrazione non ha fornito elementi a giustificazione della mancata pronuncia sull’istanza di concessione della cittadinanza è necessario fissare apposito termine, pari a 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per la definizione della pratica, con la precisazione che, in caso di ulteriore ritardo, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre agli oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione e ordina di provvedere come precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere al sig. Harwinder Singh la somma di € 500,00, oltre ad oneri di legge.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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