Cittadinanza italiana, il Ministero deve rispondere entro due anni dalla domanda
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 362/2015 del 02/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, l’amministrazione avrebbe dovuto definire il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 730 giorni [...], evenienza questa non verificatasi.
Il ricorso va quindi, accolto con annullamento dell’impugnato silenzio e conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2015, proposto da Kaur Gurpreet, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Niglio, con domicilio eletto presso Giuseppe Avv. Niglio in Latina, alla Via Ardea, n. 15;
contro
Prefettura di Latina - U.T.G; Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza per l’ottenimento della concessione della cittadinanza italiana presentata in data 31 dicembre 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto spedito per la notifica il 16 gennaio 2015, depositato il successivo 20 ed effettivamente notificato il 21 gennaio 2015 la ricorrente, richiamata la presentazione in data 31 dicembre 2012 dell’istanza per l’ottenimento della concessione della cittadinanza italiana, agisce per l’annullamento del silenzio formatosi e per la declaratoria dell’obbligo del Ministero dell’Interno di provvedere nel termine assegnato a definire con provvedimento espresso la citata richiesta;
Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, l’amministrazione avrebbe dovuto definire il procedimento con provvedimento espresso nel termine di 730 giorni a partire 31 dicembre 2012, evenienza questa non verificatasi dal che l’irrilevanza della nota prot. n. K10/347119, depositata il 27/03/2015 dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale il Ministero dell’Interno ha partecipato la predisposizione e l’invio ai competenti organi del provvedimento di conferimento della cittadinanza per la richiesta sottoscrizione;
Considerato in conclusione che in assenza di un provvedimento espresso di definizione dell’istanza, l’attivata domanda deve ritenersi fondata in applicazione del pacifico orientamento per il quale, “Il Ministero dell’Interno ha l’obbligo di pronunciarsi entro il termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana; in carenza di risposta, va accolto il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale con l’adozione di un provvedimento espresso.” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02/02/2012, n. 1171);
Considerato che il ricorso va quindi, accolto con annullamento dell’impugnato silenzio e conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
Considerato che le spese seguono, come per legge la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio ed ordina al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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